Diritto all’oblio, motori di ricerca, e rimozione di articoli online lesivi della reputazione. Recenti profili giurisprudenziali.

apr 26 2011

I motori di ricerca rendono accessibili, virtualmente per un periodo di tempo indeterminato, notizie che, altrimenti, sarebbero state di più difficoltosa reperibilità.

In particolare, è frequente il caso in cui, notizie di cronaca nera o vicissitudini giudiziarie o relative, comunque, ad informazioni sensibili o sconvenienti, siano reperibili anche a distanza di tempo significativa dal loro verificarsi.

Al riguardo, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto l’autonomo “diritto soggettivo all’oblio”.

Con riferimento alle notizie di cronaca giudiziaria, a titolo di esempio: “la ripubblicazione, dopo circa trent’anni dall’accaduto, di un grave fatto di cronaca nera, con fotografia del reo confesso…costituisce diffamazione a mezzo stampa ed obbliga l’editore del quotidiano al risarcimento del danno morale (Trib. Roma, 15 maggio 1995).

In particolare, si è consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale il diritto di cronaca, in riferimento a notizie ex se lesive della reputazione e dell’onore risulta insussistente, una volta che risulti trascorso un determinato periodo di tempo ed in assenza di ulteriori elementi che giustifichino la diffusione.

Di conseguenza, sussiste un vero e proprio diritto del singolo all’eliminazione delle informazioni lesive, anche se corrette, purchè astrattamente lesive del diritto della personalità, dell’onore e della reputazione, dopo un determinato arco temporale (cfr. Cassano – Internet e tutela della libertà di espressione).

Nel solco del predetto indirizzo giurisprudenziale, si colloca la recente pronuncia del Tribunale di Chieti.

Il Collegio, difatti, ha ordinato la rimozione, dall’edizione online di un periodico locale, dell’articolo relativo all’arresto di due soggetti, la cui posizione processuale era stata in seguito archiviata, oltre a disporre in loro favore il risarcimento dei “danni patiti” nella misura di euro 5.000.

La vicenda era sorta dalla pubblicazione, sulla prima pagina di un quotidiano abruzzese,di un articolo relativo all’avvenuto arresto domiciliare e dei fatti contestati agli imputati (tentata estorsione). Un anno dopo, però, veniva disposta l’archiviazione e la revoca delle misure cautelari applicate agli indagati. Nonostante il quotidiano abbia aggiornato la notizia in maniera puntuale, i ricorrenti ne hanno chiesto la definitiva cancellazione con la motivazione che “l’articolo, ormai acclarata l’infondatezza delle tesi accusatorie al tempo formulate nei loro riguardi, li danneggiasse nell’immagine, decoro e riservatezza”.

In riferimento a ciò il Tribunale, pur riconoscendo il diritto alla libertà di cronaca giornalistica. Ho ordinato la rimozione dell’articolo ritenendo che “il diritto alla privacy precede quello di cronaca nel momento in cui la raccolta e il trattamento dei dati personali avvenga in un “periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati“.

In altri termini, secondo la sentenza, il ricorrente ha diritto alla cancellazione o al blocco dei dati trattati in quanto si presume la “non necessaria conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati”.

Ciò che è risultato decisivo, quindi, hai fini dell’ordine di rimozione dell’articolo, è stato il permanere in rete della notizia al di là del lasso temporale relativo alla sua stretta attualità.

In linea con questa pronuncia, d’altronde, già il garante della Privacy aveva statuito la necessità di rimuovere, o comunque di rendere inaccessibili ai motori di ricerca esterni, le notizie non più attuali, al fine di soddisfare il diritto all’oblio ed evitare il perpetrarsi della c.d “gogna mediatica”.

Andrea Caristi – avvocato in Messina

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Cos’è la reputazione online

ott 03 2010

Il tempo in cui, al di fuori della cerchia ristretta dei propri familiari, amici e colleghi di lavoro, le nostre vicissitudini e le nostre abitudini di vita rimanevano praticamente inconoscibili, deve ormai considerarsi concluso

La capillare diffusione delle connessioni Internet, la conseguente crescita esponenziale dei siti aderenti alla filosofia del web 2.0 (nei quali, cioè, gli stessi utenti contribuiscono a formare i contenuti) quali social network, blog, forum, siti di condivisione audio/video, ha condotto alll’imponente – e spesso incosciente – immissione in rete di dati, anche sensibili, riguardanti ognuno di noi

Il perdurare della “leggenda” circa il presunto anonimato garantito dalla rete ha infine indotto l’utente medio a superare l’originaria diffidenza nei confronti del web ed a riversarvi una impressionante quantità di informazioni, relative anche alle più intime e minute abitudini di vita

A ciò si aggiunga che le ultime evoluzioni del web (c.d. web 2.0) hanno invogliato gli utenti a condividere i propri contenuti – pensieri, filmati, audio etc. – con una cerchia potenzialmente illimitata di altri utenti

Ciò, putroppo, rischia di non essere più solo un piacevole passatempo

È dato ormai acquisito che, attraverso il c.d. “googling” (e cioè la ricerca effettuata tramite il motore di ricerca google, ritenuto a torto od a ragione il più completo e preciso) chiunque ha la possiblilità di accedere ad una mole rilevante di informazioni che ci riguardano, spesso immesse in rete da noi stessi

Semplicemente digitando il nome della persona che ci interessa, difatti, potremo probabilmente scoprire dove abita, dove lavora, quale professione svolge, quali sono i suoi passatempi, qual è la sua cerchia di amicizie, quali sono le sue idee politiche, etc. Possiamo persino trovare una copiosa quantità di fotografie che la ritraggono (anche se siamo riservati, e non ne immettiamo personalmente, probabilmente saranno i nostri amici o conoscenti a “taggarci” in qualche social network, magari a nostra insaputa)

L’insieme delle informazioni presenti in rete, l’insieme degli interventi nei forum che noi stessi “postiamo”, o che comunque ci riguardano, andranno a costituire la nostra Reputazione online

Se invece che dei privati cittadini, siamo degli imprenditori o dei professionisti, le cose si complicano ulteriormente

È oramai abitudine consolidata, da parte dei consumatori, verificare preventivamente il “feedback” (insieme dei pareri immessi da altri utenti che hanno già usufruito di un servizio od acquistato un prodotto) delle offerte di loro interesse

Alcuni “casi scuola” hanno dimostrato l’impatto devastante che una scarsa reputazione online può avere sull’immagine di un impresa. v. “Dominos Pizza in crisi per colpa di un videoda Corriere della Sera del 18 aprlie 2009

A ciò deve aggiungersi che i contenuti web spesso resteranno visibili per un tempo estremamente lungo, o quanto meno non definibile a priori

Fortunatamente, possono essere individuati alcuni strumenti di tutela, tanto preventivi quanto di risoluzione dei problemi già insorti.

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L’invio di email indesiderate non integra il reato di molestie private

set 12 2010

(Cassazione – Sezione prima – sentenza 17 – 30 giugno 2010, n. 24510)

La suprema Corte, nella sentenza in oggetto (riportata in calce al presente intervento) ha annullato la condanna inflitta in primo grado per aver “inviato, colla posta elettronica..un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professione del convivente della destinataria”.

In particolare, la Corte ha statuito che: “la molestia commessa con il mezzo epistolare non è punibile per se stessa” ai sensi dell’art. 660 codice penale poichè, a differenza dei messaggi inviati con il mezzzo telefonico il destinatario non è costretto a percepirli,rimanendo nella sua disponibilità la facoltà di lasciarli chiusi.

La pronuncia in oggetto, però, non deve indurre a ritenere lecito, tout court, l’invio non autorizzato di messaggi. Se da un canto, assume rilievo il contenuto stesso del messaggio, in relazione alle ulteriori ipotesi di ingiuria o diffamazione – che, nel caso de quo la Corte ha dichiarato improcedibile per difetto di querela – ovvero delle disposizioni poste a tutela del c.d.”spamming”.

Andrea Caristi – avvocato in Messina

Testo della sentenza 17 – 30 giugno 2010, n. 24510 – Corte Suprema di Cassazione

1. – Con sentenza, deliberata l’11 maggio 2009 e depositata il 3 luglio 2009, il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica – per quanto qui rileva – ha condannato alla pena della ammenda in euro duecento, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, D.M.M., imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a G.O. un messaggio contenente “apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale” del convivente della destinataria, reato commesso in omissis il omissis (capo sub B della originaria rubrica), motivando, in relazione al punto controverso dell’accertamento della colpevolezza: il messaggio è stato inviato dalla casella di posta elettronica omissis, attivata – secondo quanto emerso dalla testimonianza del teste D.V. sovrintendente della Polizia di Stato, ammesso ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. – il omissis (con spendita delle generalità di persona inesistente), mediante collegamento effettuato tramite l’utenza telefonica intestata all’imputato; inoltre nella memoria di un computer in uso al medesimo giudicabile risultano registrati accessi alla suddetta casella; deve considerarsi fallita la prova d’alibi di D. (costui ha sostenuto che al momento della attivazione della casella non era a casa, ma si trovava in compagnia di amici a una festa di compleanno); i riferimenti del testimoniale a discarico devono essere valutati con margini di approssimazione, avuto riguardo alla incertezza palesata da uno dei testimoni in ordine ad altra circostanza dell’incontro e al generico e dubitativo riferimento cronologico offerto dall’altro teste; costituisce, poi, mera congettura e illazione l’assunto difensivo che persona ignota possa aver attivato la casella di posta elettronica attraverso l’utenza telefonica residenziale, installata nella abitazione dell’imputato; laddove, poi, il computer in uso a D. ha memorizzato l’accesso alla casella, che presuppone la conoscenza dell’indirizzo di posta elettronica e della parola d’ordine (note a chi attiva la casella stessa).

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto del 9 ottobre 2009, col quale, premessa l’esposizione in punto di fatto delle tesi difensive (alibi al momento della attivazione della casella di posta elettronica, possibilità dell’uso del telefono di casa e dei computer da parte di amici), sviluppa quattro motivi, impugnando congiuntamente anche l’ordinanza dibattimentale 9 ottobre 2008 di ammissione ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. del teste D.V.D., e denunziando, anche promiscuamente a’ sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 660 Codice Penale (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione degli articoli 125, 533, 546, comma 1, lettera e) c.p.p. (primo, secondo, terzo e quarto motivo) e dell’articolo 507 c.p.p. (quarto motivo).

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente oppone: al momento della attivazione della casella di posta elettronica omissis esso D. era fuori casa, come dimostrato dal testimoniale a discarico; non è possibile attribuire l’invio del messaggio molesto in difetto della dimostrazione della registrazione del casella, dell’uso esclusivo della utenza telefonica e della disponibilità del “personal computer – per dir così – di partenza” al momento della spedizione del messaggio.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduce: difetta il dolo specifico; il Tribunale ha riconosciuto che al momento della attivazione della casella non era stata concepita la condotta molesta; è illogico e incomprensibile supporre che i messaggi siano stati inviati dopo alcuni mesi; non è dimostrato che l’imputato fosse animato da astio nei confronti della persona molestata o del convivente di lei.

2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente riporta stralci della trascrizione della registrazione fonica delle testimonianze dei testi a discarico e censura la valutazione del giudice a quo circa la prova orale de qua che assume arbitraria, illogica e contraddittoria.

2.4 – Con il quarto motivo il ricorrente si duole della ammissione, disposta ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. del teste D.V.D., obiettando: non ricorreva la assoluta necessità, l’intervento officioso del giudice (può integrare, ma) non deve sostituire l’attività delle parti; il Pubblico Ministero non ha fornito la prova “circa l’impossibilità di tempestiva indicazione” del teste nel termine prescritto dall’articolo 468 c.p.p.

3. – La contravvenzione è estinta ai sensi dell’articolo 157 Codice Penale.

Considerati il titolo del reato, l’epoca della commissione, il prolungamento del termine prescrizionale in dipendenza degli atti interruttivi, la sospensione del relativo decorso (dal 2 aprile 2007 al 21 maggio 2007 e dal 16 febbraio 2009 al 2 marzo 2009, per effetto del rinvio del dibattimento a istanza del difensore), la prescrizione è maturata il 25 ottobre 2009, ai sensi degli articoli 157, comma 1, numero 5, 158, 159 e 160 Codice Penale (nel testo previgente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251), che trovano ultrattiva applicazione, quale legge più favorevole, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, Codice Penale.

4. – Nel concorso colla causa di estinzione del reato prevale, tuttavia, quella assolutoria a’ termini dell’articolo 129, comma 2, c.p.p.

Giova premettere che il giudice a quo ha definitivamente prosciolto il giudicabile dal contestato delitto di ingiuria (capo sub C della rubrica, concorrente ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice Penale colla contravvenzione in esame), perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Orbene risulta evidente ex actis che il fatto – per quanto concerne la residua ipotesi contravvenzionale – non è previsto dalla legge come reato.

La questione è stata, invero, affrontata dal giudice di merito. Il Tribunale ha considerato: “la tipizzazione della condotta incriminata dall’articolo 660 Codice Penale, non risulta tassativamente espressa nel dettato normativo; si tratta di indicazione aperta [...] legata all’evolversi dei mezzi tecnologici disponibili”, colla conseguenza che l’aumento della “gamma delle opportunità intrusive”, offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell’ambito delle “condotte in grado di integrare l’elemento strutturale della molestia” e del “corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime”, restando “inalterata la ratio della norma” incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l’articolo 660 Codice Penale colla dizione “telefono” comprende gli “altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza”; e, comunque, anche “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono”.

La tesi del giudice di merito (peraltro apprezzabilmente argomentata) non è condivisibile.

Il tribunale è incorso nella erronea applicazione della legge penale.

La quaestio juris è se la interpretazione estensiva della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati “col mezzo del telefono”, possa essere dilatata sino a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.

Innanzi tutto non coglie nel segno l’argomento del giudice di merito secondo il quale la “e-mail [...] viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono”, così integrando la previsione della norma incriminatrice.

Il rilievo è improprio e inesatto. La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni.

Né, poi, giova il richiamo al precedente di questa Corte suprema relativo alla molestia citofonica, citato dal Tribunale (Sez. VI, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, massima n. 139560: “nella generica dizione di cui all’articolo 660 Codice Penale col mezzo del telefono sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono eccetera)”.

In relazione all’oggetto giuridico della norma incriminatrice l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale.

Notevolmente diversa è, invece, la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica.

La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.

Di tutta evidenza è l’analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario.

Epperò l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

Orbene, l’evento immateriale – o psichico – del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione).

Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.

Soccorre, infine, anche la considerazione delle ragioni che hanno indotto questa Corte a risolvere positivamente la questione della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: “La disposizione di cui all’articolo 660 Codice Penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi”).

Nell’occasione, il Collegio di legittimità, ribadendo che la molestia “commessa col mezzo epistolare, anche se idonea [...] a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, [...] non è punibile per se stessa”, ai sensi dell’articolo 660 Codice Penale, ha argomentato, per l’appunto, che i messaggi di testo inviati col mezzo del telefono “non possono essere assimilati a – quelli – di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario”.

Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal “principio di stretta legalità” e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione e dall’articolo 1 del Codice Penale (v. Cass., Sez. III, 26 giugno 1997, n. 9617, Apra, massima n. 208776, in materia di “tutela della salute e dell’ambiente”).

Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Lo stalking ed i Social Network

set 11 2010

Dopo la studentessa di 26 anni, la quale aveva subito da uno studente d’informatica il furto della propria identità su facebook, il quale in seguito, attraverso Google Heart, era riuscito a scoprire anche il domicilio della giovane, continuano a far discutere le pronuncie giudiziarie in relazione alla commissione di reati, attraverso i Social Network.
In questo caso si tratta di un giovane della Basilicata, il quale è stato imputato per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, per avere inviato alla propria ex fidanzata ed al suo nuovo ragazzo, messaggi, immagini e video che lo ritraevano durante alcuni rapporti sessuali avuti con la stessa.
La peculiariatà della fattispecie sta nel fatto che tali messaggi venivano inviati attrverso il noto social network Facebook.
Si tratta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sotto trascritta), la quale nel rigettare il ricorso avverso un’ordinanza con la quale il Tribunale di Potenza sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il giovane imputato. Nel fare ciò ha confermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del giovane che, tramite l’utilizzo di facebook, aveva messo in atto i descritti comportamenti ritenuti persecutori.
L’utilizzo del noto social network, infatti, avrebbe avuto un particolare effetto afflittivo per la giovane ragazza, la quale a causa del particolare stato d’animo innescatosi e dell’invio di foto “intime” all’indirizzo del luogo di lavoro, ha deciso di licenziarsi.
Andrea Pruiti Ciarello – avvocato in Capo d’Orlando (Me)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 16 luglio – 30 agosto 2010, n. 32404
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l’istanza di riesame formulata da D. G. avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

All’indagato è stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (“Atti persecutori”) nei confronti di I.N. (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P.S., nuovo fidanzato della I..

Avverso tale decisione propone ricorso l’indagato che deduce, con un primo motivo, “violazione di diritto”, perchè non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato. Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a discarico S.G. indicato dall’esponente. Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere “un contatto con il presunto stalker”. Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come “incapace di controllare i propri istinti”; “carattere allarmante”; “spregiudicato”; “con elevata propensione a delinquere”), nonchè quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali “pericolo di recidiva”;

“stillicidio persecutorio”) non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).

Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall’art. 612 bis c.p..

Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. (****), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.

Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall’avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. Il D. aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno **** l’indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.

Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal D. nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest’ultimo che gli aveva chiesto la somma di Euro 1.700 per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal D., L.C..

Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

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La diffamazione via internet

set 04 2010

L’art 595 del codice penale punisce chiunque: ”…comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione..”

In particolare, il secondo comma della norma, aggrava la pena qualora: ”..l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità..”.

La più recente Giurisprudenza della Suprema Corte si è da ultimo indirizzata verso la sussumibilità delle offese perpretate via internet sotto l’egida di quest’ultima fattispecie.

La Corte ha inteso cioè ricomprendere le attività web nella nozione di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”

Ferma restanto, pertanto, la punibilità tout court delle offese arrecate a mezzo internet le stesse, alla luce della migliore giurisprudenza ed a cagione della potenziale vastità dei destinatari, debbono essere considerate quali ipotesi aggravate di diffamazione.

Indubbia pertanto la punibilità della diffamazione a mezzo internet e ragionevolmente prevedibile il riconoscimento, da parte dei Tribunali, dell’ipotesi aggravata.

Va segnalato, infine, che in accordo con la Corte di Cassazione (Cass., 17 novembre 2000, CP 01, 1832) il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero e purchè l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.

Andrea Caristi – avvocato in Messina

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Come prevenire una cattiva reputazione online e tutelare la propria riservatezza

set 04 2010

Alcune buone regole di condotta possone essere di aiuto nel prevenire il consolidarsi una cattiva reputazione online. In fondo, il web non è altro che un’articolazione, potenzialmente molto invasiva, della vita reale e, come nei rapporti interpersonali di ogni giorno ci ispiriamo a regole d’ordinaria prudenza, sarà bene tenerne in conto di ulteriori, specifiche della realtà di internet

Se sei un utente privato della rete:

- nel partecipare a froum, discussioni, newsgroup, ed anche nelle conversazioni in chat private, evitare rigorosamente di:

- offendere

- rivelare propri orientamenti politici, sessuali, religiosi o comunque di natura riservata

- evitare espressioni di propaganda volta all’incitamento od all’odio razziale

- verificare la serietà e la qualità degli interventi presenti sul forum o altro gruoppo di discussione prima di intervenirvi

- evitare accuratamente ogni espressione che possa prestarsi a fraintendimenti, anche ove a prima vista appaia improbabile

ciò, inoltre, eviterà di incorrere in specifiche fattispecie di reato.

- utilizzare i social network in maniera moderata. Un uso moderato comporta l’immisssione di una quantità modesta di informazioni, meglio se priva di dati identificativi sensibili quali luogo di residenza, data di nascita, scuole o università frequentate etc. Molti social network (ad es. facebook) consentono di limitare, in base a filtri da noi stessi impostati, l’accesso alle nostre informazioni entro una cerchia determinata di contatti; è buona norma avvalersi di tali facoltà

- i pagamenti online con carta di credito andrebbero effettuati solo sui siti dei quali si siano verificate la serietà e l’affidabilità (buoni indici possono essere la notorietà del sito, la chiarezza delle informazioni sui responsabili del sito, un lungo peridodo di attività dello stesso, etc.)

- prestiamo la massiama attenzione nell’immettere in rete foto o contenuti audiovisivi che ci rapresentino. Una foto che ci ritragga mentre scherziamo con gli amici, magari avendo un pò alzato il gomito, se oggi ci sembra così innocua da volerla condividere, domani potrebbe ostacolarci, ad esempio, nella ricerca di un’occupazione

Teniamo sempre a mente, difatti, che ormai gli uffici del personale verificano le caratteristiche del candidato attraverso l’immagine che ne appare dal web

Naturalmente, le regole di buon senso sopra suggerite non sono esautive delle possibli fonti di lesione della nostra immagine web, le quali non costituiscono un numero chiuso ma si propongono di invitare ad una maggiore cura ed attenzione nel gestire la propria presenza in internet.

Se sei un imprenditore o un professionista:

Il discorso si complica. Avere una buona reputazione sul web oggi è fondamentale ed il contrario può essere estremanente dannoso, se non letale, per l’attività porfessionale

Internet è divenuto, difatti, la prima fonte di informazione per i consumatori i quali possono pubblicamente (tramite forum, feedback, blog etc.) comparare, verificare, approvare e disapprovare prodotti e servizi

È di tutta evidenza come, ad esempio, un cattivo giudizio sulla nostra impresa, o sulla nostra attifvità profesionale, potrebbe arrecarvi seri danni

Prescindendo da eventuali profili giuridici di responsabilità civile (superamento dei limiti al diritto di critica, concorrenza sleale) o penale (diffamazione, ingiuria) dell’autore del giudizio negativo, è imperativo evitare che il “popolo del web” percepisca un’immagine negativa della propria attività

Fondamentale sarà quindi rivolgersi a dei professionisti che, con strumenti adeguati, difendano – anche intraprendendo le opportune azioni giudiziarie – la nostra reputazione professionale online.

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Cos’è la Reputazione online

set 04 2010

1. la reputazione online

Il tempo in cui, al di fuori della cerchia ristretta dei propri familiari, amici e colleghi di lavoro, le nostre vicissitudini e le nostre abitudini di vita rimanevano praticamente inconoscibili, deve ormai considerarsi concluso

La capillare diffusione delle connessioni Internet, la conseguente crescita esponenziale dei siti aderenti alla filosofia del web 2.0 (nei quali, cioè, gli stessi utenti contribuiscono a formare i contenuti) quali social network, blog, forum, siti di condivisione audio/video, ha condotto alll’imponente – e spesso incosciente – immissione in rete di dati, anche sensibili, riguardanti ognuno di noi

Il perdurare della “leggenda” circa il presunto anonimato garantito dalla rete ha infine indotto l’utente medio a superare l’originaria diffidenza nei confronti del web ed a riversarvi una impressionante quantità di informazioni, relative anche alle più intime e minute abitudini di vita

A ciò si aggiunga che le ultime evoluzioni del web (c.d. web 2.0) hanno invogliato gli utenti a condividere i propri contenuti – pensieri, filmati, audio etc. – con una cerchia potenzialmente illimitata di altri utenti

Ciò, putroppo, rischia di non essere più solo un piacevole passatempo

È dato ormai acquisito che, attraverso il c.d. “googling” (e cioè la ricerca effettuata tramite il motore di ricerca google, ritenuto a torto od a ragione il più completo e preciso) chiunque ha la possiblilità di accedere ad una mole rilevante di informazioni che ci riguardano, spesso immesse in rete da noi stessi

Semplicemente digitando il nome della persona che ci interessa, difatti, potremo probabilmente scoprire dove abita, dove lavora, quale professione svolge, quali sono i suoi passatempi, qual è la sua cerchia di amicizie, quali sono le sue idee politiche, etc. Possiamo persino trovare una copiosa quantità di fotografie che la ritraggono (anche se siamo riservati, e non ne immettiamo personalmente, probabilmente saranno i nostri amici o conoscenti a “taggarci” in qualche social network, magari a nostra insaputa)

L’insieme delle informazioni presenti in rete, l’insieme degli interventi nei forum che noi stessi “postiamo”, o che comunque ci riguardano, andranno a costituire la nostra Reputazione online

Se invece che dei privati cittadini, siamo degli imprenditori o dei professionisti, le cose si complicano ulteriormente

È oramai abitudine consolidata, da parte dei consumatori, verificare preventivamente il “feedback” (insieme dei pareri immessi da altri utenti che hanno già usufruito di un servizio od acquistato un prodotto) delle offerte di loro interesse

Alcuni “casi scuola” hanno dimostrato l’impatto devastante che una scarsa reputazione online può avere sull’immagine di un impresa. v. “Dominos Pizza in crisi per colpa di un videoda Corriere della Sera del 18 aprlie 2009

A ciò deve aggiungersi che i contenuti web spesso resteranno visibili per un tempo estremamente lungo, o quanto meno non definibile a priori

Fortunatamente, possono essere individuati alcuni strumenti di tutela, tanto preventivi quanto di risoluzione dei problemi già insorti.

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Illegittima l’attività di intermediazione del peer to peer. Sequestrabilità del sito.

set 04 2010

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 49437/09 ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in tema di liceità dell’attività dei siti che si propongano come intermediari nell’attività di file sharing in peer to peer.

In particolare la Corte, nel decidere sulla richiesta di sequestro della Procura di Bergamo nei confronti di un noto sito di intermediazione peer to peer svedese, ha stabilito che l’attività lesiva del diritto d’autore viene compiuta dall’utente attraverso l’upload del file tutelato dalle norme sul diritto d’autore.

L’attività del sito, pertanto, che si limitasse a mettere in contatto tra di loro gli utenti, fornendo esclusivamente il protocollo di comunicazione dei dati, si porrebbe in termini neutri – o, per usare un espressione della stessa Corte “agnostici” – nei confronti della condotta illecita del singolo utente che effettui l’upload di file protetti. Tuttavia, laddove il sito offra un serivizio di “indicizzazione”, in tal guisa agevolando il reperimento dei soli file illeciti, non può negarsi, ad avviso della Corte, che i responsabili dello stesso concorrano nel reato.

Da ciò ne conseguono ulteriori importanti principi di diritto. In relazione alla sequestrabilità del sito, la Corte ha ritenuto che, nonostante l’immaterialità dello stesso, l’accesso al sito web possa essere “inibito” attraverso un ordine in tal senso rivolto agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale.

Sotto altro profilo, la Corte ha stabilito la giurisdizione del Giudice italiano, essendo del tutto irrilevante la collocazione geografica dell’hardware di hosting del sito, laddove anche parte della condotta illecita sia consumata in Italia, nella specie attraverso la fruizione dei servizi di indicizzazione del sito da parte degli utenti nazionali.

Andrea Caristi - avvocato in Messina

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Illegittima la condotta dell’hosting provider che consenta il caricamento di registrazioni radiovisive qualora le pagine che le ospitino siano oggetto di sfruttamento pubblicitario.

set 03 2010

(Rti Reti Televisive Italiane contro YouTube LLC – Tribunale di Roma – Sezione IX civile – ordinanza 15-16 dicembre 2009)

In attesa di una regolamentazione legislativa specifica del diritto d’autore sul web (v. decreto Romani) continuano le battaglie giudiziarie tra i media tradizionali ed i colossi del web.

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato, ai sensi degli artt. 156/163 della Legge sul diritto d’autore e 669-bis e seguenti c.p.c., da Rti, Reti Televisive Italiane, nei confronti di YouTube LLC e Google Inc.

In particolare Rti, nel rivolgersi al Giudice romano, lamentava da parte di YouTube e della controllante Google Inc. – avendo questi consentito l’immissione sul proprio sito, da parte degli utenti, di puntate della serie Grande Fratello – la violazione del proprio diritto esclusivo di sfruttamento economico del programma televisivo , chiedendo che il Tribunale volesse ordinare la cessazione delle condotte assunte quali illegittime.

Nell’accogliere il ricorso cautelare di Rti il Tribunale di Roma, sul solco di un trend giudiziario che sembra consolidarsi, ha fissato alcuni interessanti principi di diritto.

Viene pertanto affermata la giurisdizione del Giudice italiano, osservando che “trattandosi di violazione di diritti connessi ex. art. 70 lda vige il principio del locus commissi delicti di cui all’art 5.3 della Convenzione di Bruxelles, cioè del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi…in tal senso è ormai la giurisprudenza consolidata anche europea della Corte di Giustizia”.

In altri termini, viene ribadita l’irrilevanza della “location” fisica dei server che ospitino i contenuti web assunti quali illegittimi. Il Collegio, difatti, ha ritenuto che. “l’evento del caricamento del server – ammesso che si verifica negli U.S.A. – è di per sé solo potenzialmente generatore di danno, ma in realtà privo di efficacia dannosa ed effetti pregiudizievoli, che si verificano solo e soltanto nel momento in cui i contenuti vengono diffusi nell’area di mercato ove la danneggiata esercita i suoi diritti, nella specie il territorio italiano: non può opinarsi in contrario dal momento che trattasi di programmi televisivi destinati al pubblico italiano..”.
Viene, inoltre, respinta la tesi delle resistenti secondo la quale sussisterebbe “una assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati…in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l’accesso”

Il Tribunale, difatti, nell’accogliere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sussistenza di responsabilità del provider debba essere effettuata “caso per caso”, ha ritenuto che “seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per se. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto, quando consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne l’illiceità e dal rimuoverlo..”

In conclusione, a prescindere dalle difficoltà applicative che l’accoglimento del ricorso potrà presentare, sembra potersi affermare che tanto la pronuncia in oggetto quanto gli orientamenti più recenti delle Corti di merito e di legittimità si siano indirizzati verso la “fissazione” di alcuni punti volti a regolamentare il web c.d. 2.0 in assenza di specifiche e dettagliate disposizione normative.

Va infine segnalato che, il 12 febbraio 2010, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto avverso l’ordinanza in oggetto.


Andrea Caristi – avvocato in Messina

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