Illegittima l’attività di intermediazione del peer to peer. Sequestrabilità del sito.

set 04 2010 Pubblicato da admin sotto internet law

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 49437/09 ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in tema di liceità dell’attività dei siti che si propongano come intermediari nell’attività di file sharing in peer to peer.

In particolare la Corte, nel decidere sulla richiesta di sequestro della Procura di Bergamo nei confronti di un noto sito di intermediazione peer to peer svedese, ha stabilito che l’attività lesiva del diritto d’autore viene compiuta dall’utente attraverso l’upload del file tutelato dalle norme sul diritto d’autore.

L’attività del sito, pertanto, che si limitasse a mettere in contatto tra di loro gli utenti, fornendo esclusivamente il protocollo di comunicazione dei dati, si porrebbe in termini neutri – o, per usare un espressione della stessa Corte “agnostici” – nei confronti della condotta illecita del singolo utente che effettui l’upload di file protetti. Tuttavia, laddove il sito offra un serivizio di “indicizzazione”, in tal guisa agevolando il reperimento dei soli file illeciti, non può negarsi, ad avviso della Corte, che i responsabili dello stesso concorrano nel reato.

Da ciò ne conseguono ulteriori importanti principi di diritto. In relazione alla sequestrabilità del sito, la Corte ha ritenuto che, nonostante l’immaterialità dello stesso, l’accesso al sito web possa essere “inibito” attraverso un ordine in tal senso rivolto agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale.

Sotto altro profilo, la Corte ha stabilito la giurisdizione del Giudice italiano, essendo del tutto irrilevante la collocazione geografica dell’hardware di hosting del sito, laddove anche parte della condotta illecita sia consumata in Italia, nella specie attraverso la fruizione dei servizi di indicizzazione del sito da parte degli utenti nazionali.

Andrea Caristi - avvocato in Messina

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Illegittima la condotta dell’hosting provider che consenta il caricamento di registrazioni radiovisive qualora le pagine che le ospitino siano oggetto di sfruttamento pubblicitario.

set 03 2010 Pubblicato da admin sotto internet law

(Rti Reti Televisive Italiane contro YouTube LLC – Tribunale di Roma – Sezione IX civile – ordinanza 15-16 dicembre 2009)

In attesa di una regolamentazione legislativa specifica del diritto d’autore sul web (v. decreto Romani) continuano le battaglie giudiziarie tra i media tradizionali ed i colossi del web.

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato, ai sensi degli artt. 156/163 della Legge sul diritto d’autore e 669-bis e seguenti c.p.c., da Rti, Reti Televisive Italiane, nei confronti di YouTube LLC e Google Inc.

In particolare Rti, nel rivolgersi al Giudice romano, lamentava da parte di YouTube e della controllante Google Inc. – avendo questi consentito l’immissione sul proprio sito, da parte degli utenti, di puntate della serie Grande Fratello – la violazione del proprio diritto esclusivo di sfruttamento economico del programma televisivo , chiedendo che il Tribunale volesse ordinare la cessazione delle condotte assunte quali illegittime.

Nell’accogliere il ricorso cautelare di Rti il Tribunale di Roma, sul solco di un trend giudiziario che sembra consolidarsi, ha fissato alcuni interessanti principi di diritto.

Viene pertanto affermata la giurisdizione del Giudice italiano, osservando che “trattandosi di violazione di diritti connessi ex. art. 70 lda vige il principio del locus commissi delicti di cui all’art 5.3 della Convenzione di Bruxelles, cioè del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi…in tal senso è ormai la giurisprudenza consolidata anche europea della Corte di Giustizia”.

In altri termini, viene ribadita l’irrilevanza della “location” fisica dei server che ospitino i contenuti web assunti quali illegittimi. Il Collegio, difatti, ha ritenuto che. “l’evento del caricamento del server – ammesso che si verifica negli U.S.A. – è di per sé solo potenzialmente generatore di danno, ma in realtà privo di efficacia dannosa ed effetti pregiudizievoli, che si verificano solo e soltanto nel momento in cui i contenuti vengono diffusi nell’area di mercato ove la danneggiata esercita i suoi diritti, nella specie il territorio italiano: non può opinarsi in contrario dal momento che trattasi di programmi televisivi destinati al pubblico italiano..”.
Viene, inoltre, respinta la tesi delle resistenti secondo la quale sussisterebbe “una assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l’unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati…in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l’accesso”

Il Tribunale, difatti, nell’accogliere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sussistenza di responsabilità del provider debba essere effettuata “caso per caso”, ha ritenuto che “seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per se. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto, quando consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne l’illiceità e dal rimuoverlo..”

In conclusione, a prescindere dalle difficoltà applicative che l’accoglimento del ricorso potrà presentare, sembra potersi affermare che tanto la pronuncia in oggetto quanto gli orientamenti più recenti delle Corti di merito e di legittimità si siano indirizzati verso la “fissazione” di alcuni punti volti a regolamentare il web c.d. 2.0 in assenza di specifiche e dettagliate disposizione normative.

Va infine segnalato che, il 12 febbraio 2010, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto avverso l’ordinanza in oggetto.


Andrea Caristi – avvocato in Messina

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